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| Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
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| Vista la risoluzione 1701 (2006), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite l'11 agosto 2006;
| Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare interventi di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano partecipante alla missione United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) ridefinita dalla citata risoluzione 1701 (2006);
| Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2006;
| Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri e della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
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| 1. Al personale militare impiegato nella missione di cui all'articolo 2, compreso quello facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, è corrisposta l'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, secondo le modalità e nella misura di cui all'articolo 2, comma 23, lettera a), della legge 4 agosto 2006, n. 247. Non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
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